Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo Italiano (iure sanguinis)

Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo Italiano (iure sanguinis)

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)
La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). E' il caso dei Paesi americani e dell'Australia.

Procedura di iscrizione anagrafica
I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:
1. istanza di iscrizione anagrafica;
2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;
3. un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
- permesso di soggiorno;
- richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del R.D. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
4. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);
5. codice fiscale;
6. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatori ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari).

L'effettiva iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.
In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.
Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne sono già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del D.P.R. n.394/1999).

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
-  l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n.1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n.223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n.1228/1954;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.
Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari, previsti dalla Circolare n. K.28.1 del 08.04.1991.

Presentazione della domanda, costo e tempi di conclusione del procedimento
Presentazione della domanda.
Prima di recarsi all'Ufficio di Stato civile è necessario prenotare un appuntamento.
Il giorno dell'appuntamento viene fatta la verifica della documentazione.

Costo.
Non è previsto nessun costo per l'attività dell'Ufficio di Stato civile.
Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di euro 16,00 per la domanda.

Tempi di conclusione dei procedimenti.
Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza siano contenuti in tempi brevi, considerando il coinvolgimento di altre Autorità all'estero.
I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.
Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero 6 mesi dalla data della richiesta.

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