Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo Italiano (iure sanguinis)

Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo Italiano (iure sanguinis)

Descrizione

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). E' il caso dei Paesi americani e dell'Australia.
Aggiornamento del 28 marzo 2025.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 73 del 28 marzo 2025 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (“Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”) è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) è stata presentata domanda in base alle previgenti previsioni, corredata della necessaria documentazione, non oltre le 23:59 del 27 marzo 2025 (N.B. sono fatte salve le domande già presentate);

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente in base a domanda giudiziale trasmessa non oltre le 23.59 del 27 marzo 2025, e l'attività del Comune è pertanto di mera esecuzione del giudicato;

c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;

e) un ascendente cittadino di primo grado (leggasi: nonno) dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.

Il suddetto decreto interviene indirettamente anche in materia anagrafica, modificando il novero delle persone che possono essere iscritte anagraficamente "per riconoscimento della cittadinanza italiana" (Circolare DAIT n. 32/2007).

Maggiori informazioni saranno rese disponibili a seguito di disposizioni applicative trasmesse dai Ministeri interessati e ad esito del procedimento di conversione in legge del decreto.

Procedura di iscrizione anagrafica

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:
1. istanza di iscrizione anagrafica;

2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;

3. un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:

- permesso di soggiorno;

- richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;

- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;

- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del R.D. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;

4. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);

5. codice fiscale;

6. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatori ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari).

L'effettiva iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.
Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne sono già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del D.P.R. n.394/1999).

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
-  l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n.1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n.223/1989;

- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n.1228/1954;

- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari, previsti dalla Circolare n. K.28.1 del 08.04.1991.

Presentazione della domanda, costo e tempi di conclusione del procedimento

Presentazione della domanda.

Prima di recarsi all'Ufficio di Stato civile è necessario prenotare un appuntamento.

Il giorno dell'appuntamento viene fatta la verifica della documentazione.

Costi

Marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla istanza.

Tempi e scadenze

Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le interruzioni dovute all'acquisizione delle attestazioni consolari o di eventuali integrazioni richiesta all'istante.

Formati disponibili

.pdf

Licenza di distribuzione

Licenza aperta