Il feudo, le successioni ed i diritti feudali
La storia dell'antico casale di "Melepignana" si intreccia con il problema delle origini degli istituti feudali nella penisola salentina, che dalle istituzioni bizantine passano attraverso l'affermazione di quelle normanne, si sviluppano con le dinastie degli Svevi, Angioini ed Aragonesi, condizionano tutta la società meridionale nell'antico regime fino all'abolizione della feudalità con legge 2 agosto 1806, n. 130.
I diritti feudali che gli abitanti di terre e casali della provincia di Terra d'Otranto sono obbligati a corrispondere al proprio Signore, legittimo possessore del feudo, in genere riguardano sia le diverse prestazioni "reali", consistenti in una data quantità (decima, vigesima, nona, quinta) di generi agricoli prodotti nel territorio del feudo (olio, grano, vino o altri frutti) o di animali, sia le prestazioni "miste", cioè diritti proibitivi che consistono nell'imporre agli abitanti del feudo l'obbligo di servirsi delle strutture produttive del feudatario (molini, forni, osterie e trappeti). Questi diritti di fatto, riducendo le proprietà e le possibilità imprenditoriali della popolazione, ne determinano il relativo impoverimento, producendo al Signore feudale una rendita. Diritti feudali, "differenti secondo la diversità dei luoghi, dei costumi e degli abusi introdotti dalla prepotenza baronale", che concorrono a stabilire, in base alla capacità contributiva di ogni singolo territorio, il valore relativo del feudo stesso che, come descritto nei Cedolari dei feudi della Regia Camera della Sommaria, sarà poi venduto o concesso dalla Regia Corte al feudatario possessore in ultimo del feudo in questione.
Dalla più antica documentazione superstite il feudo di Melpignano risulta concesso dal Sovrano al barone, possessore del feudo, in "demanium" cioè come proprietà personale del barone, al cui possesso del territorio è connessa anche quella sugli abitanti del detto Casale considerati come pertinenti allo stesso nella condizione di essere "vassallos suos angarios et perangarios". Quest'ultima particolare condizione istituzionale si traduce per le terre e gli uomini di Melpignano a dover ottemperare, oltre ai suddetti diritti reali e proibitivi, anche all'obbligo di corrispondere al possessore del feudo diversi diritti "personali" con un notevole aggravio quindi delle rispettive condizioni sociali, economiche ed istituzionali. In quanto "vassalli angari e perangari" sono infatti obbligati a prestare al barone di Melpignano le proprie servitù reali e personali, la cui natura, quantità e modalità di prestazione, come le rispettive proprietà concesse dal barone, sono precisamente individuate e previste negli inventari redatti in lingua latina e greca, esistenti nelle mani del barone e nelle mani dei vassalli del detto Casale.
Il 28 aprile 1336, con tutta la solennità del momento per l'assunzione del potere del feudo di Melpignano da parte del barone Raho, si rinnovano tra questi ed i suoi vassalli le condizioni già sottoscritte "ab olim bone memorie domine Ysabelle ... matre dicti domini Rahonis" e dei suoi antecedenti possessori del feudo. Il contratto, per quanto consente la non facile lettura del documento a causa del suo non buono stato di conservazione, è rogato dal notaio alla presenza del giudice annuale ai contratti e di diversi testimoni, presenti per dare solennità e validità all'atto stesso.
Tra i vassalli angari e perangari, tra gli altri, sono presenti: Leone e il figlio Martino di Melpignano, Leone de Muzato, Mello figlio del magistro Georgio, Mello de Demetrio, Churanna Li pare, Giorgio Puffo et Mello, Puffe Jacobe Tromaceri figli del defunto Ursone Melle, Giorgio ed Antonio figli ..., i figli del defunto Pietro Ciuttala, il figlio del defunto Vincenzo Stafiti, il figlio del defunto Michele Russi, Mello de Symonis ed il figlio suo, i fratelli Simone, Vincenzo, Stefano e Demetrio figli del defunto Giacomo de Symonis, Giacomo figlio naturale del defunto Martius Grassi, i fratelli Antonio e Giacomo figli del defunto Vincenzo ..., Michele Vito Pendeno figlio del defunto Giambattista, il figlio di Vincenzo de Donata, Leone de Symone. Come si evince dal suddetto elenco, alla redazione dell'atto sono presenti esclusivamente uomini in rappresentanza delle rispettive famiglie: figli e padri, figli singoli o più fratelli, in qualità di eredi dei propri padri, e ciò per il motivo che soltanto i rappresentanti maschi possono compiere nelle mani del proprio signore feudale il fondamentale atto di vassallaggio per poter ricevere poi da questi una parte di beni del demanio feudale, così come descritti negli inventari redatti in lingua greca e latina per la perfetta comprensione degli obblighi e dei diritti connessi a tale concessione.
Il possesso dei beni concessi è garantito perciò alle famiglie soltanto dalla presenza di una costante discendenza in seno alle stesse della linea maschile. È quindi il padre ed i suoi eredi legittimi, di generazione in generazione, che danno continuità al rapporto di vassallaggio col proprio Signore feudale e possono assicurare a loro ed alla propria famiglia i mezzi necessari per poter sopravvivere. Aspetto quest'ultimo che connesso con quello dell'assegnazione dei beni, costituiti da case e terreni, contribuiscono insieme, forse, a spiegare in diversi centri abitati il particolare fenomeno di inurbamento della "casa a corte", caratteristico non soltanto della Grecìa salentina. Situazione urbanistica, si può ipotizzare, generata dal particolare istituto giuridico feudale rappresentato appunto dal rapporto di vassallaggio, connesso alla natura stessa del feudo o alla particolare condizione giuridica di taluni abitanti nello stesso. Per Melpignano, che riuscirà a contare 39 fuochi soltanto nel 1447, forse il suddetto atto di vassallaggio potrebbe essere comprensivo di tutti gli abitanti, piuttosto che interessare invece parte di essi. Ogni qualvolta la suddetta condizione di continuità nella linea maschile viene meno, il diritto al possesso dei beni concessi viene perso e gli stessi ritornano nelle mani del Signore feudale, liberi di essere concessi nuovamente ad altri vassalli angari e perangari.
Ancora nel detto contratto vengono stabiliti e precisati i diritti di angaria dovuti al barone, cui i vassalli sono obbligati a soddisfare. Così si comanda agli stessi "vassalli et eorum heredes" di servire "duabus diebus pro angaria per settimana" per ottemperare alle comandate ordinarie in occasione della semina, mietitura, vendemmia o raccolta delle olive, e di servire "duabus diebus quas serviunt pro mense quonlibet annuatim" nelle comandate straordinarie, come ancora di corrispondere ogni anno, come dono al Signore feudale, sei galli e tre galline.
Tali patti e condizioni stabilite tra il barone ed i suoi vassalli, vincolanti per quest'ultimi da padre in figlio, sono inviate con supplica all'autorità sovrana per ottenere la necessaria approvazione.
Testi tratti da: "Melpignano" di Pantaleo Palma






